Detrazione Fiscale 65% per caldaie a Biomassa
Periodo |
Detrazione
IRPEF |
Opere finalizzate al risparmio
energetico qualificato |
Dal 1 Gennaio
al 31 Dicembre 2012 |
55% |
Caldaie a biomassa
Collettori solari |
Dal 1 Gennaio
al 30 Giugno 2013 |
55% |
Caldaie a biomassa
Collettori solari |
Dal 1 Luglio 2013
al 31 Dicembre 2013 |
65% |
Caldaie a biomassa
Collettori solari |
Dal 1 luglio partirà l’Eco-bonus del 65%.
Il consiglio dei ministri il 31 maggio 2013 ha definitivamente approvato un provvedimento che proroga ulteriormente e potenzia l’attuale regime di detrazioni fiscali per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, portandolo dal 55% al 65%.
Possono essere detratte le spese:
- Per l’acquisto della stufa a pellet
- Per l’acquisto dei materiali necessari alla costruzione della canna fumaria
- Di consulenza
- Della manodopera
- Smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione sostituito
Per beneficiare della detrazione fiscale l’immobile deve:
- Essere “esistente” quindi accatastato o con richiesta di accatastamento
- Essere dotato di impianto di riscaldamento
REQUISITI TECNICI DELL’INTERVENTO:
- L’intervento deve assicurare un indice di prestazione energetica per il riscaldamento non superiore ai valori riportati nella tabella all’Allegato S di cui DM 11.03.08 e s.m.i.
- Deve avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;
- Deve assicurare i limiti di emissione di cui all’Allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n°152 e successive modifiche ed integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
- l’utilizzo di biomasse combustibili ricadenti tra quelle ammissibili ai sensi dell’Allegato X alla parte quinta dello stesso D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Documentazione necessaria:
- l’asservazione redatta da un tecnico abilitato
- attestato di qualificazione energetica da trasmettere all’ ENEA
- scheda descrittiva dell’intervento da trasmettere all’ ENEA
- comunicazioni per i lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta da trasmettere all’Agenzia dell ‘entrate
Inoltre, deve conservare e tenere a disposizione del Fisco:
- Le fatture o le ricevute fiscali e la ricevuta del bonifico che rechino separatamente la voce “manodopera” da quella delle opere
- Ricevuta del bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento LEGGE FINANZIARIA 2007, il codice fiscale del contribuente che usufruisce della detrazione, il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario del bonifico (Fornitore) numero e data della fattura.
- Ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA
Allegato A
D.Lsg. 3.04.06 N 152