Il Decreto Legge del 22 giugno 2012 n. 83 (“Misure urgenti per la crescita del Paese”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, ha introdotto importanti novità in merito alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. L’articolo 11 del decreto (Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientemente energetico), a partire dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore) e fino al 30 giugno 2013, innalza la percentuale di detrazione dal 36 al 50% da calcolare su una spesa massima di 96mila euro per immobile.
Sono ammessi alla detrazione anche gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia (art. 16-bis, comma 1, D.P.R. 22/12/1986 n. 917). Rientrano, quindi, i generatori di calore che in condizioni di regime presentino un rendimento termico, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70% (art. 1, lett. g, D.M. 15/02/92).
Periodo | Detrazione IRPEF | Spesa Massima ammissibile |
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Dal 1 Gennaio al 25 Giugno 2012 | 36% | 48.000 € |
Dal 26 Giugno 2012 al 31 Dicembre 2013 | 50% | 96.000 € |
Possono essere detratte le spese:
Per beneficiare della detrazione fiscale il contribuente deve:
Inoltre, deve conservare e tenere a disposizione del Fisco: